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Statuto

Consulta lo statuto dell'associazione Ex Allievi

Statuto dell’Associazione non riconosciuta “Ex Allievi ITIS P.Paleocapa di Bergamo (Esperia) – APS” modificato secondo il D.Lgs. 117/2017. Ente del Terzo Settore

  1. Art.1 - Denominazione, sede e durata

    1. 1. E' costituita l'associazione“Ex Allievi ITIS P. Paleocapa di Bergamo (Esperia) – APS” (Associazione di Promozione Sociale), in seguito in forma breve “associazione”, con sede in Bergamo, Via Gavazzeni n° 29, CAP 24125. L’associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal seguente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017;

    2. 2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura;

    3. 3. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

    4. 4. L’associazione ha sede legale nel comune di Bergamo e la sua durata è illimitata;

  2. Art.2 – Scopo

    1. 1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

      1. 1. Stimolare e rendere più intensi i rapporti fra il mondo della scuola e gli ex allievi;

      2. 2. Favorire le scelte degli allievi apportando una migliore conoscenza delle opportunità lavorative e universitarie;

      3. 3. Supportare i percorsi educativi utilizzando le esperienze e i contatti degli Ex Allievi;

      4. 4. Promuovere la ricaduta della professionalità sviluppata sul territorio bergamasco;

      5. 5. Contribuire ad aumentare il prestigio dell’ITIS Paleocapa;

      6. 6. Operare per gli interessi della categoria e favorire l’ingresso degli ex allievi neo diplomati nel mondo del lavoro;

      7. 7. Organizzare e favorire iniziative per valorizzare la professionalità dei docenti, degli allievi e degli ex allievi;

      8. 8. Favorire lo scambio scuola – lavoro degli allievi.

  3. Art 3 - Attività di interesse generale

    1. 1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

      1. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

      2. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

      3. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

    2. 2. In particolare l’associazione si propone di:

      1. a) Effettuare la pubblicazione della rivista associativa Esperia e il mantenimento del sito internet;

      2. b) Organizzare la Festa degli Ex Allievi di fine anno scolastico con premiazione degli allievi meritevoli (borse di studio);

      3. c) Instituire contatti con il modo imprenditoriale e dell’università;

      4. d) Organizzare conferenze tecniche e di orientamento, seminari, convegni, visite e stage degli allievi nelle industrie utilizzando le competenze, i contatti e l’esperienza degli ex allievi;

      5. e) Assistere gli ex allievi nella ricerca del posto di lavoro e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio;

      6. f) Contribuire alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell’Istituto, dei laboratori, dell’istruzione di insegnati e alunni;

      7. g) Diminuire la dispersione scolastica;

      8. h) Inserire nel mondo del lavoro gli alunni con handicap utilizzando le competenze, i contatti e l’esperienza degli ex allievi;

      9. i) Collaborare con il collegio dei Periti Industriali, Enti e Privati per promuovere la valorizzazione del perito Industriale.

    3. 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Il volontario presta la sua attività secondo il principio di gratuità, con l’eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate entro limiti massimi predefiniti, il divieto di rimborsi forfettari e l’incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è socio, associato o tramite cui presta attività volontaria;

    4. 4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

  4. Art.4 - Ammissione dei soci

    1. 4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli ex allievi, il corpo docente ed amministrativo dell’Esperia e tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti;

    2. 4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione;

    3. 4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità;

    4. 4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati;

    5. 4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;

    6. 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

  5. Art.5 - Diritti e doveri dei soci

    1. 5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il loro diritto per il tramite dei loro genitori;

    2. 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;

    3. 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati;

    4. 5.4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

  6. Art.6 - Recesso ed esclusione del socio

    1. 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;

    2. 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

      1. a) Morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,

      2. b) Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

    3. 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice;

    4. 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso;

    5. 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione;

  7. Art.7 - Gli organi sociali

    1. 7.1. Gli organi dell'associazione sono:

      1. 1. L'Assemblea dei soci,

      2. 2. Il Consiglio Direttivo,

      3. 3. Il Presidente,

      Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

      1. 4. Il Collegio dei Revisori dei conti

      2. 5. Il Collegio dei Probiviri

    2. 7.2. Cariche sociali

      Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

  8. Art.8 - L'assemblea

    1. 8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

      1. 1. Avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma/ avviso pubblicato sulla rivista Esperia agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,

      2. 2. Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima,

    2. 8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo;

    3. 8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci;

    4. 8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione;

    5. 8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione;

    6. 8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi;

    7. 8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti;

    8. 8.8. Competenze inderogabili dell'assemblea

      1. a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

      2. b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

      3. c) Approva il bilancio;

      4. d) Delibera sulla responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità' nei loro confronti;

      5. e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

      6. f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

      7. g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

      8. h) Determina l’importo della quota sociale di adesione;

      9. i) Approva il programma annuale dell’associazione.

    9. 8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno;

    10. 8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare tre deleghe in sostituzione di un socio non amministratore;

    11. 8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione;

    12. 8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia con modalità definita da un verbale del Consiglio direttivo;

    13. 8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

      1. 1. Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;

      2. 2. Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

    14. 8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

  9. Art.9 - Il Consiglio Direttivo

    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    1. 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate;

    2. 9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso;

    3. 9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti;

    4. 9.4. Il Consiglio Direttivo:

      1. 1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

      2. 2. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

      3. 3. Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

      4. 4. Ammette i nuovi soci;

      5. 5. Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

    5. 9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti;

    6. 9.6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

      1. 1. Il Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso),

      2. 2. Il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),

      3. 3. Il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

  10. Art.10 - Il Presidente

    1. 10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

  11. Art.11 - Il Vice Presidente

    1. 11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
  12. Art.12 - Il Segretario

    1. 12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

  13. Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti

    1. 13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

    2. 13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

    3. 13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

  14. Art. 14 - Collegio dei probiviri

    1. 14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione;

    2. 14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione;

    3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

      1. 1. Decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso,

      2. 2. Arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci,

      3. 3. Controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti,

      4. 4. Dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

  15. Art.15 - I mezzi finanziari

    1. 15.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

      1. a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;

      2. b) eredità, donazioni e legati;

      3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

      4. d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

      5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

      6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

      7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

      8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

      9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

    2. 15.2. L’associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

  16. Art.16 - Rendiconto economico finanziario

    1. 16.1. L’esercizio sociale va dal primo marzo al 28 febbraio di ogni anno;

    2. 16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;

    3. 16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi;

    4. 16.4. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

    5. 16.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

  17. Art.17 – Scioglimento o estinzione

    1. 17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria;

    2. 17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento/estinzione dell'associazione nomina uno o più liquidatori;

    3. 17.3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le destinazioni statutarie o dell’organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

  18. Art. 18 - Controversie

    1. 18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione;

    2. 18.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia;

    3. 18.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate;

    4. 18.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

  19. Art. 19 - Norma di rinvio

    Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Associazione Ex Allievi dell’ITIS P.Paleocapa di Bergamo

Il Presidente

Alessandro Gigli

Bergamo 21 maggio 2022

Approvato dall’assemblea ordinaria del 21 maggio 2022