Una scelta cruciale per le aziende certificarsi come centro di trasformazione o come azienda con marchio CE

Il contesto dal punto di vista di un ‘Osservatore semi- inerziale’
La crisi di Sistema, prevista ma più violenta del peggiore scenario ipotizzabile, coinvolge tutta la cara vecchia Europa. Dati macro e micro-economici, impietosamente, evidenziano, specie in nazioni quali l’Italia, problemi di natura strutturale. L’apparato produttivo risente pesantemente di fenomeni come la globalizzazione, il crollo della domanda interna, la difficoltà estrema ad accedere al credito. Per molte Organizzazioni indici di base, quali ‘l’Acid Test’, stanno diventando imbarazzanti. Mai come oggi sbagliare, anche di poco, una scelta di strategia, può costare caro. Molte Aziende presenti sul nostro territorio stanno semplicemente tentando di sopravvivere. E ne hanno ben ragione perché, cinicamente ma altrettanto efficacemente, chi riuscirà a superare questa fase di estrema criticità, potrà confrontarsi con un ridotto numero di concorrenti e quindi spartirsi i volumi produttivi liberati da coloro che non ce l’- hanno fatta. In questa situazione estremamente competitiva, quali scelte efficaci intraprendere? Si può scegliere l’ibernazione. Fermare tutto. Ridurre al minimo i costi fissi e sperare. Si può anche scegliere un innalzamento del livello qualitativo del prodotto e, comunque, sperare. Nella seconda ipotesi un passaggio quasi obbligato è certificare la qualità della propria produzione. Questo vale anche, e forse a maggior ragione, per le Aziende che operano nel settore meccanico, specie per quelle maggiormente interessate al ‘processo speciale’ saldatura.

Il passato ed il presente
Sino ad oggi, al fine di dimostrare la qualità dei propri prodotti sul mercato interno e su quello estero, a molti operatori medi e piccoli è stato chiesto di qualificarsi secondo NTC (Norme Tecniche di Costruzione) ed accreditarsi come ‘Centri di trasformazione’ (D.M. 14/01/2008) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si definiscono Centri di trasformazione, nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di pre-lavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi. Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dal citato D.M.. In questo contesto, assume particolare rilevanza la certificazione dei processi speciali, con specifico riferimento al processo di saldatura, che viene garantita dal Servizio Tecnico Centrale (STC). Tra i compiti del STC, ricordiamo che questo risponde della correttezza e della completezza della documentazione societaria ai termini di legge, della certificazione ISO 9001, EN ISO 3834, della qualificazione dei processi (ISO 15614), dei saldatori (EN 287-1 – EN ISO 9606-2) e degli operatori di saldatura (EN 1814), della verifica dei materiali, dei controlli non distruttivi (EN 5817), (EN ISO 14731), etc…

Il nuovo approccio dell’Unione Europea ed il nuovo quadro normativo NFL (New Legislative Framework)
Il Trattato che istituisce la Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 28 e 30 vietano restrizioni quantitative ed altre misure di effetto equivalente che ostacolino da un punto di vista tecnico la libera circolazione. In virtù di tali articoli già da vent’anni or sono ha avuto inizio un processo di armonizzazione tecnica che ha coinvolto i più diversi settori industriali. Si menzionano la Direttiva 2006/42/CE (Macchine), la Direttiva 97/23/CE (PED) per le apparecchiature a pressione e la Direttiva 89/106/EEC (CPD) che riguarda i prodotti da costruzione. Il processo di armonizzazione si ispira ai requisiti fondamentali di sicurezza (RES) che sono espressi nelle stesse direttive e che trovano articolazione tecnica nelle norme armonizzate o in linee guida. Dopo questa prima fase di omologazione di regolamentazioni assai diverse anche nell’ispirazione, nel 2008 con altri Regolamenti e Decisioni (vd. 765/2008) la Comunità Europea ha promulgato il New Legislative Framework, in cui si sottolinea una volta di più il concetto di mercato unico, non solo da un punto di vista della regolamentazione tecnica, ma anche delle istituzioni destinate all’Accreditamento, alla Valutazione ed alla Vigilanza. La Direttiva 89/106/EEC (CPD) ed il Regolamento 305/2011, con la EN 1090-1 rendono operativi questi principi per le strutture in acciaio ed alluminio, uniformando i requisiti tecnici ed i requisiti richiesti in tutto il mercato europeo.

EN 1090-1: il riferimento per la valutazione e la marcatura CE
La norma armonizzata EN 1090-1:2009 con A1:2011 – ‘Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte l: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali’ – viene applicata volontariamente dall’1 dicembre 2010 ed obbligatoriamente dall’1 luglio 2014. Essa definisce come ottemperare ai RES della Direttiva 89/l06/EEC (CPD), indicando le competenze di tutti i soggetti coinvolti (Fabbricanti o Organismi Notificati). La normativa individua i processi di trasformazione passibili di marcatura CE e definisce i requisiti che devono essere soddisfatti nel richiamo alle parti 2 (Strutture in acciaio) e 3 (Strutture in alluminio). Tra i processi disciplinati dalla EN 1090-1, tutti riferiti alla realizzazione in officina di strutture saldate e non, ricordiamo:

  • Formatura a caldo o a freddo;
  • Taglio e foratura;
  • Giunzione bullonata;
  • Giunzione mediante saldatura;
  • Assemblaggio.

La normativa EN 1090-1 non riguarda le attività svolte in sito, che non sono perciò oggetto di marcatura CE. L’adozione di questo codice europeo di costruzione ha una portata epocale nel settore delle strutture. Tra le principali novità introdotte, spiccano gli obblighi di:

  • Effettuare le previste prove iniziali specifiche;
  • Mettere sotto controllo il processo produttivo (FPC – Factory Production Control);
  • Effettuare test periodici a campione sui prodotti realizzati.

EN 1090-2 e EN 1090-3: i contenuti tecnici

La EN 1090-2 riguarda le strutture in acciaio e la EN 1090-3 è riferita alle strutture in alluminio. Queste due normative sono il riferimento tecnico che definisce le indicazioni alle quali ottemperare per poter marcare CE la struttura oggetto di valutazione di conformità. Tutte e due le norme includono i requisiti per il materiale costituente e per le modalità di trasformazione, presentati per famiglie omogenee riferite alla classe di esecuzione della struttura o parte di struttura e sono identificate come EXC (Execution Class). Le classi di esecuzione vanno dalla EXC 1 alla EXC 4, con un livello di requisiti incrementali. Unitamente ad altri requisiti la classe di esecuzione troverà corrispondenza nella marcatura CE, costituendo infatti una caratteristica propria della struttura o di parte di essa. Queste due parti della EN 1090 sono anche un importante riferimento nelle attività di cantiere (Erection) ed in alcuni paesi comunitari sono state adottate come standard di riferimento e sono richiamate nella legislazione locale. Si ricordi il caso di alcuni Länder tedeschi, dove vengono utilizzate in sostituzione della DIN 18800-7. La Comunità Europea ha inteso regolamentare la libera circolazione di prodotti da costruzione CDP (Construction Product Directive) attraverso l’adozione della ‘Marcatura CE’ con la Direttiva 891106/CEE, già recepita a livello nazionale con D.P.R. N. 246/93 e successivamente modificata dal D.P.R. N. 499/97.
Nella Direttiva in questione vengono definiti i requisiti essenziali di idoneità necessari per la lavorazione e l’installazione di una vasta gamma di materiali da costruzione, tra i quali vanno citati:

  • Apparecchi igienico-sanitari;
  • Appoggi strutturali e dispositivi antisismici;
  • Ancoraggi e ancoranti metallici e non;
  • Camini, condotti e prodotti specifici;
  • Coperture, lucernari, abbaini e accessori;
  • Generatori di calore;
  • Perni per giunti strutturali;
  • Prodotti e sistemi per l’evacuazione delle acque;
  • Prodotti e sistemi per l’isolamento termico;
  • Prodotti e sistemi a contatto con acqua destinata al consumo umano;
  • Prodotti e sistemi di acciaio per cemento armato e precompresso;
  • Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori.

Per ogni famiglia di prodotto viene definito nel dettaglio un elenco di requisiti essenziali e necessari all’idoneità per l’immissione sul mercato. L’idoneità deve essere garantita e certificata dal produttore, con l’apposizione del marchio CE sul prodotto, che andrà anche corredato da tutta la necessaria documentazione (nome e marchio del produttore, anno di fabbricazione, indicazioni sul prodotto, ove previste, identificazione dell’organismo di controllo, etc…). Se così non fosse, il prodotto verrebbe fatto oggetto del ritiro dal mercato. Per i manufatti eseguiti in esemplare unico, è necessaria una ‘Attestazione della Conformità’. Dal 1 luglio 2013, inoltre, entrerà in vigore nel nostro Paese il Regolamento N. 305/2011 del Parlamento Europeo. Questo ribadisce quanto previsto dalla norma di prodotto EN 1090 e fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, stabilendo i requisiti normativi di base necessari all’apposizione della ‘Marcatura CE’, che attesta la conformità del prodotto. Fondamentale è la ‘Dichiarazione di Prestazione’, che attesta la conformità non solo del prodotto, ma dell’intero processo produttivo, in ottemperanza anche alla legislazione in materia di sicurezza, qualità, tutela dell’ambiente, etc… Appare evidente come, per le piccole Strutture, queste attività possano risultare particolarmente impegnative, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo economico. È pertanto fondamentale che le predette abbiano tutte le necessarie informazioni affinché l’ottemperanza alla normativa sia frutto di scelte oculate, che non risultino solo in costi aggiuntivi in un contesto economico già di per sè complesso, ma costituiscano un ‘atout’ che consenta loro di essere qualificate a cogliere tempestivamente eventuali nuove opportunità.

Requisiti richiesti da NTC / EN 1090 – Elementi in comune
Le Normative, punti in comune compresi, tra NTC ed EN 1090 sono illustrati nella seguente rappresentazione d’insieme.


Legenda:
ISO 14731: Certificazione personale addetto alle Prove Non Distruttive;
EN ISO 5817: PND – Livello accettabilità dei difetti;
EN ISO 15614-1: Certificazione Procedure di Saldatura su Acciaio;
EN ISO 15614-2: Certificazione Procedure di Saldatura su Leghe Alluminio;
EN 287-1: Certificazione Saldatori su Acciaio;
EN ISO 9606-2: Certificazione Saldatori su Leghe Alluminio;
EN 1418: Certificazione Operatori di Saldatura;
ISO 9001: Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità;
Definizione DTS / WC: Indicazione e definizione del personale responsabile dei processi;
EN ISO 3834: Certificazione dei requisiti di qualità per la Saldatura (Processo Speciale);
Certificazione FPC: Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica (Ente Terzo).

Note:

ITC: Necessarie a valutare le capacità di progettazione, quando il produttore deve dichiarare caratteristiche governate dal progetto del componente;
ITT: Necessarie per valutare le abilità produttive del costruttore.

Conclusioni:
L’analisi oggettiva dei dati porta alle seguenti conclusioni (spesso in contrasto con quanto si sta facendo e forse infastidendo certi uffici romani):

Caso A: Qualora all’Azienda venga richiesta dai Committenti la Certificazione secondo NTC (Norme Tecniche di Costruzione):

  1. Fare presente la situazione di variazione a breve della Normativa.
  2. Procedere, comunque, alla Certificazione secondo le Normative che figurano in comune nell’insieme precedentemente illustrato (EN 287-1 – EN ISO 9606-2 – EN 1418 – EN 15614-1 /2 – ISO 14731).
  3. Se proprio necessario, procedere alla Certificazione NTC.

 

Caso B: Qualora all’Azienda venga richiesta dai Committenti la Certificazione di qualità del prodotto o non venga richiesta alcuna Certificazione:

  1. Prediligere la Certificazione secondo EN 1090. Infatti, questa procedura presenta sicuramente un impegno per l’Azienda, sia dal punto di vista della Struttura, sia da un punto di vista dell’impegno del personale coinvolto all’inizializzazione ed alla gestione del processo. Ma, al contempo, se ben supportati dall’Ente Certificatore prescelto, questa rappresenta un investimento destinato a fruttare nel futuro, se non a rivelarsi persino un’arma vincente nei confronti della concorrenza.


Amedeo AMADEI International Welding Inspector